Legge PMI 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante misure per il sostegno e la competitività delle Piccole e Medie Imprese. Il provvedimento introduce rilevanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) che interessano direttamente le aziende. Legge PMI 2026.

La legge prevede stanziamenti fino a 100 milioni di euro per il finanziamento dei cosiddetti mini contratti di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere la transizione del settore moda verso modelli produttivi più sostenibili e favorire programmi di aggregazione tra PMI.

Le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore il 7 aprile 2026. Di seguito una sintesi dei principali punti di attenzione.

Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) Semplificati

In attuazione del principio di proporzionalità, la legge incarica l’INAIL di elaborare nuovi modelli semplificati di organizzazione e gestione specifici per le PMI. L’obiettivo è facilitare l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza che esentino dalla responsabilità amministrativa (ex D.Lgs. 231/01), riducendo gli oneri documentali per le strutture aziendali più piccole.

Formazione e Addestramento: Arriva la Realtà Virtuale

Una delle novità più attese riguarda le modalità di addestramento specifico:

Simulazione Virtuale: È ora esplicitamente consentito effettuare l’addestramento mediante tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Tracciabilità: Resta l’obbligo di registrare ogni attività di addestramento in appositi registri, anche in formato digitale.
Formazione in Cassa Integrazione: Viene introdotto l’obbligo di erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (CIG), per garantire che il lavoratore sia aggiornato al momento del rientro.

Sicurezza nel Lavoro Agile (Smart Working)

La legge definisce in modo più stringente gli obblighi per i lavoratori “agili” (Art. 11):

Informativa Annuale: Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS un’informativa scritta annuale che individui i rischi generali e specifici (ergonomia, videoterminali, isolamento).
Sanzioni: Sono state introdotte sanzioni specifiche (modifica Art. 55 D.Lgs. 81/08) per il mancato adempimento di tale obbligo informativo.

L’informativa in materia di smart working (art. 11)

L’articolo 11 interviene in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (smart working), modificando direttamente il D.Lgs. n. 81/2008. La disposizione è immediatamente applicabile dal 7 aprile 2026 e non richiede l’adozione di decreti attuativi.

Ambito di applicazione
Quando la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità si considerano assolti mediante la consegna di un’informativa scritta.

La norma non definisce puntualmente tali ambienti; devono tuttavia ritenersi ricompresi tutti i luoghi esterni ai locali aziendali sui quali il datore di lavoro non esercita un potere di controllo diretto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l’abitazione del lavoratore;
altri luoghi privati o pubblici liberamente scelti dal dipendente.
Particolare rilievo è attribuito ai rischi connessi all’uso dei videoterminali, tipici del lavoro da remoto.

Contenuto e destinatari dell’informativa
L’informativa:

deve essere consegnata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
deve avere cadenza almeno annuale;
deve individuare i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.
L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Regime sanzionatorio
La violazione dell’obbligo informativo comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo Unico sulla sicurezza, ossia arresto da due a quattro mesi, oppure ammenda.

L’adempimento assume quindi rilievo non solo formale, ma anche sanzionatorio, in caso di accertamento ispettivo da parte degli organi di vigilanza.

L’informativa in materia di salute e sicurezza per il lavoro agile assume un ruolo centrale nell’assetto degli adempimenti aziendali. La sua omissione, la consegna incompleta o il mancato aggiornamento espongono infatti il datore di lavoro, in caso di ispezione, al rischio di contravvenzioni contestabili da parte degli organi di vigilanza.
L’informativa deve pertanto essere adeguata ai rischi tipici del lavoro da remoto, includendo, tra l’altro, i profili connessi all’uso dei videoterminali, al diritto alla disconnessione e alla tutela della salute mentale del lavoratore. È quindi indispensabile che il documento sia valutato e validato dal referente aziendale per la sicurezza e che venga consegnato e aggiornato con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Verifiche Periodiche e Attrezzature

Viene aggiornato l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08:

Nuove attrezzature: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura/frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale.
Esoneri: Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per i carrelli elevatori che operano esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse (magazzini, depositi)

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese (art. 1)

Il contratto di rete (Dl 5/2009) permette a più imprese di collaborare per innovare e competere meglio.
Le imprese possono:
collaborare su attività comuni,
scambiarsi informazioni e servizi,
svolgere attività economiche insieme.

Reintrodotta una agevolazione fiscale: gli utili accantonati e destinati al fondo comune della rete non vengono tassati (sospensione d’imposta).
Condizioni:
investimenti realizzati entro l’anno successivo,
programma di rete asseverato (validato da enti competenti),
limite di 1 milione € annui per impresa.
L’agevolazione si perde se:
si esce dalla rete,
o si usano le riserve per scopi diversi.
Controlli affidati all’Agenzia delle Entrate.
Limite complessivo: 15 milioni € annui (2027–2029).
Obiettivo: incentivare investimenti comuni e crescita (soprattutto PMI).

Delega su start-up e PMI innovative (art. 24)

Il Governo riceve una delega per creare un Testo Unico su:
start-up innovative,
PMI innovative,
incubatori, acceleratori e filiera collegata.
Obiettivi:
semplificare e unificare la normativa,
eliminare norme obsolete,
migliorare chiarezza e coerenza.
Focus su:
riduzione degli oneri burocratici,
maggiore certezza del diritto,
uso di tecnologie avanzate.
Iter rafforzato (pareri istituzionali) e possibilità di correzioni entro 24 mesi.

Estensione regime pensionati esteri (art. 26)

Riguarda il regime fiscale al 7% per pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia.
Durata: fino a 9 anni sui redditi esteri.
Novità:
soglia comuni ampliata da 20.000 a 30.000 abitanti.

Più comuni possono beneficiare del regime → maggiore attrattività territoriale.


LEGGE 11 marzo 2026, n. 34 Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050) (GU Serie Generale n.68 del 23-03-2026)note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2026
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